Novità acquisto condizionatori
Novità per chi vende e chi acquista condizionatori
Dal 25 luglio 2019 si attua quanto previsto dall’art. 16 del Dpr 146. Interessati sia i venditori che gli acquirenti di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti fgas.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas (TRA CUI I CONDIZIONATORI) devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti, o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS, devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
In pratica l’installazione di un climatizzatore tipo split deve essere effettuato da una ditta certificata Fgas e il nominativo dell’utente finale e i dati della macchina installata vanno comunicati alla banca dati Gas Fluorati.
Se L’utente Finale acquista il Climatizzatore presso un rivenditore, deve dichiarare che farà installare la macchina da un’impresa certificata, la quale l’avvenuta installazione alla banca dati Fgas.